Leggende Metropolitane

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lunedì, maggio 22, 2006

DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE DEL 1948

 

scritta all’indomani della lotta di resistenza da uomini come:

Calamandrei, Di Vittorio, Dossetti, Einaudi, Fanfani, La Pira, Iotti, Lussu, Moro, Mortati, Pertini, Togliatti, Terracini, Basso.

VOTIAMO NO

al quesito che ci verrà posto il 25-26 giugno e con il quale ci viene chiesto di approvare la riforma costituzionale del centrodestra.

 

QUESTO IL TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO

 “Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche alla parte II della Costituzione, approvato in seconda votazione dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?”

 

MODIFICATI PIÚ DI 50 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

-                   modificate composizione e funzioni di Camera e Senato;

-                   introdotto un premierato “forte”: presidenzialismo strisciante con accentramento di poteri in capo al premier senza contrappesi;

-                   predominio di fatto dell’esecutivo, e quindi della maggioranza che ha vinto le elezioni, su quello legislativo e del premier sulla sua stessa maggioranza;

-                   conseguente sottrazione di poteri al Presidente della Repubblica e indebolimento del suo compito di garante della Costituzione e del suo ruolo di equilibrio e di controllo nelle situazioni di crisi;

-                   definizione ulteriore del “federalismo”, avviato dal centrosinistra nel 2001, attraverso l’istituzione del Senato cosiddetto federale e l’attribuzione alle Regioni di una competenza legislativa esclusiva, la cosiddetta devoluzione;

-                   ripartizione netta, di fatto impraticabile, di competenze legislative tra Camera, Senato e Regioni;

-                   nuovo iter legislativo complesso e conflittuale e conseguente  frammentazione legislativa e/o rischio di conflitto permanente

-                   Corte costituzionale: alterazione dell'equilibrio fra membri di designazione politica e membri di designazione non politica a tutto vantaggio dei primi

Analizziamo i singoli punti

Superamento del bicameralismo perfetto

a) solo la Camera dei deputati avrà funzioni politiche, esprimerà la maggioranza di governo, sarà titolare del rapporto fiduciario con l'Esecutivo; potrà essere sciolta dal Presidente della repubblica su richiesta del premier

b) Il  Senato “federale” dovrebbe rappresentare gli interessi degli enti costitutivi della federazione vale a dire Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni da cui è costituita, con lo Stato, la Repubblica (riforma del 2001).

Camera dei deputati

- è eletta per 5 anni a suffragio universale e diretto

- è composta (a partire dal 2016) da 518 deputati elettivi e da 3 deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica  + ex Presidenti della Repubblica membri di diritto.

- eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 21 anni .

Elementi caratteristici:

* solo la maggioranza dei deputati che ha vinto le elezioni esprime il premier

* la Camera viene sciolta su richiesta del premier

* ha competenza legislativa esclusiva su alcune materie e collettiva con il Senato su altre

* elegge 3 giudici costituzionali

* elegge 1/6 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura

Senato federale della Repubblica

- è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e composto da 252 senatori (a partire dal 2016);

- eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i 25 anni e che

* hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione

* o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione

* o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Partecipano all'attività del Senato federale, ma senza diritto di voto, due rappresentanti per ogni regione più altri due per le Province autonome di Trento e Bolzano (40 + 2)

Nel 2016 scatterà la contestualità tra elezioni del Senato e elezione dei Consigli regionali.

Contestualità piena: soppressa la durata quinquennale del Senato che si rinnoverà parzialmente, a seconda della durata dei Consigli regionali. In caso di crisi del Consiglio regionale si procederà al rinnovo dei senatori di quella sola Regione.

Elementi caratteristici:

- il Senato è escluso dal rapporto fiduciario; non può sfiduciare il premier né da lui essere sciolto;

- ha potestà legislativa concorrente e collettiva con la Camera su alcune materie;

- elegge 4 giudici costituzionali;

- elegge 1/6 dei membri del Csm;

- esprime parere sullo scioglimento di un Consiglio regionale per violazione della Costituzione o gravi violazioni di legge.

Premierato forte

il Presidente del Consiglio prende il nome di Primo Ministro

-                   viene eletto sostanzialmente dal popolo: la sua candidatura avviene attraverso un collegamento a liste di candidati deputati;

-                   il leader presentato dalla coalizione vincente diventa automaticamente premier;

-                   la legge elettorale dovrà garantirgli la formazione di una maggioranza alla Camera dei deputati (il Senato federale è da questo rapporto);

-                   non spetta più al Presidente della Repubblica affidare l’incarico: egli funge da notaio, prende atto dei risultati elettorali e nomina premier il leader indicato dalla coalizione vincente e dagli elettori;

-                   il premier non deve ottenere la fiducia dalla Camera: si limita ad illustrare il programma;

-                   determina la politica del governo e dirige l’attività dei ministri che nomina e revoca a sua discrezione; 

-                   interviene sul potere legislativo della Camera attraverso l’istituto della fiducia su sue proposte di legge: se la Camera non approva, il premier si dimette e la Camera viene sciolta, si va a nuove elezioni

-                   interviene sul potere legislativo del Senato federale sottraendogli una legge in nome  della necessità di attuare il programma di governo

-                   interviene sul potere legislativo delle Regioni in nome dell’interesse nazionale, concetto vuoto e non ancorato ad alcun riferimento costituzionale

-                   sottrae poteri al Presidente della Repubblica nello scioglimento della Camera dei deputati

Infatti il Presidente della Repubblica scioglie la Camera

a)                su richiesta del Primo Ministro che ne assume la esclusiva responsabilità

b)                quando la Camera respinge con votazione a appello nominale un disegno di legge su cui il Primo Ministro ha chiesto la fiducia: in questo caso il premier si dimette, la Camera viene sciolta e si va a nuove elezioni

c)                quando la Camera approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti con votazione ad appello nominale una mozione di sfiducia semplice: il premier si dimette, il Presidente della repubblica scioglie la Camera e indice nuove elezioni

d)                se la mozione di sfiducia viene respinta con il voto determinante dei deputati dell’opposizione il premier si dimette, si  scioglie la Camera e si va a nuove elezioni

Quando la Camera può evitare di essere sciolta?

1) Lo scioglimento può essere evitato nei casi indicati nei punti precedenti a) b) d) se la Camera approva, nei 20 giorni successivi, una mozione, nella quale si dichiara di volere continuare nell’attuazione del programma e si designa un nuovo premier.

La mozione deve, con votazione ad appello nominale, ottenere la maggioranza dei voti dei componenti la Camera. Tali voti devono però provenire dai deputati appartenenti alla maggioranza governativa.

2) La Camera può evitare lo scioglimento se invece che una sfiducia semplice presenta una mozione di sfiducia costruttiva, con la quale designa un nuovo premier,  che deve ottenere il voto favorevole (per appello nominale) dalla maggioranza dei deputati che anche in questo caso devono appartenere tutti alla maggioranza di governo.

Presidente della Repubblica

Non sarà più il rappresentante dell'unità nazionale, ma il Capo dello Stato, che rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della

Repubblica.

Modifiche sostanziali:

- perde il potere di nominare il capo del governo: infatti nomina il Primo ministro in base ai risultati delle elezioni della Camera dei deputati

- perde il potere di valutare se sciogliere la Camera dei deputati

- perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni  di legge di

iniziativa del governo

- tra i suoi nuovi poteri c’è quello di nominare il vice presidente del CSM, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, il presidente del Cnel

- autorizza il premier a presentarsi in Senato per richiedere che i senatori modifichino un disegno di legge di loro competenza.

Riforma Titolo V

La riforma del 2001 aveva stabilito che il Parlamento avesse competenza legislativa esclusiva su 17 materie e una competenza concorrente (le leggi-quadro entro cui la Regione emana la legislazione specifica di settore) su altre.

Alle Regioni spettava inoltre la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La trasversalità di molte materie e i numerosi conflitti di attribuzione presentati alla Corte costituzionale avrebbero reso necessario un nuovo intervento su una migliore   ripartizione delle materie. Invece ciò non è avvenuto, anzi si è introdotta una nuova potestà esclusiva delle Regioni: la cosiddetta devoluzione.

Come sarà quindi ripartita la competenza legislativa?

Camera dei deputati: competenza esclusiva su materie quali politica estera;  immigrazione; difesa e Forze armate; tutela ambiente; sicurezza del lavoro; ordinamento civile e penale; norme generali sull'istruzione; cittadinanza.

Senato federale: potestà concorrente, cioè principi generali entro i quali legiferano le

Regioni, ad esempio ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale.

Entrambi i rami del Parlamento: legislazione collettiva su alcune materie, ad esempio legge elettorale, determinazione livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Regioni: legiferano all’interno delle leggi-quadro stabilite dal Senato. Inoltre hanno una legislazione esclusiva, la cosiddetta devoluzione nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nuove procedure legislative

a) Camera deputati:

-                   approva la legge su una materia esclusiva, es. legge sull’immigrazione

-                   la trasmette al Senato che, entro 30 giorni, può proporre delle modifiche

-                   la decisione definitiva spetta alla Camera.

Il premier pone la questione di fiducia su un disegno di legge governativo: votazione ad appello nominale; se la legge viene respinta, il premier si dimette, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera e indice nuove elezioni (tranne  nel caso in cui la maggioranza individui un nuovo premier, come già indicato).

b) Senato federale:

-                   approva i principi fondamentali su una materia concorrente: es. valorizzazione dei beni culturali e ambientali

-                   la trasmette alla  Camera che, entro 30 giorni, può proporre delle modifiche

-                   la decisione definitiva spetta al Senato.

Il premier non può porre la fiducia, perchè il Senato è estraneo al circuito fiduciario; può però chiedere al Presidente della Repubblica l’autorizzazione per presentare in  Senato modifiche alla legge considerate essenziali per il suo programma governativo.

- il Senato può però non accettare le modifiche: in questo caso spetta alla Camera decidere definitivamente sulle modifiche a maggioranza assoluta.

c) Parlamento: funzione esercitata collettivamente dai due rami, ad esempio la legge elettorale. Se i due rami del Parlamento non approvano lo stesso testo, i presidenti delle due Camere convocano un Comitato paritetico (30 deputati + 30 senatori) per redigere un testo unificato da sottoporre al voto finale del Parlamento.

E nel caso in cui sorgano dubbi sulla competenza di Camera o Senato rispetto ad una data materia?

I Presidenti dei due rami decidono di comune accordo o deferiscono la decisione ad un Comitato paritetico (4 deputati + 4 senatori designati dai rispettivi Presidenti). La decisione dei Presidenti o del Comitato è insindacabile

d) Regioni: esercitano la potestà legislativa nelle materie concorrenti e hanno potestà legislativa esclusiva nelle materie della cosiddetta devoluzione.

Se il Governo ritiene che una legge regionale pregiudica l’interesse nazionale, e la Regione non la modifica, il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti può annullarla.

E per sorridere un po’ ma non troppo ecco un possibile scenario

(tratto da un articolo di Luciano Vandelli, docente universitario di diritto amministrativo)

1) Un gruppo di deputati presenta un progetto di legge su insegnamento, titoli di studio, personale della scuola: norme generali sull’istruzione, riservata alla Camera

2) Un gruppo di senatori presenta un progetto sugli stessi temi: istruzione, materia concorrente riservata al Senato

3) Le Regioni protestano perchè, almeno per quanto riguarda la gestione del personale, essa riguarda, secondo la devoluzione, l’organizzazione scolastica, di loro esclusiva competenza

4) I Presidenti delle due Camere si incontrano per stabilire di chi sia la competenza su quel progetto di legge e non trovando l’intesa designano un Comitato paritetico di 4 deputati e 4 senatori

5) Il Comitato decide dopo accese discussioni: un deputato improvvisamente ammalatosi non si presenta, 4 senatori a 3 deputati, la competenza è del Senato. Protestano deputati e Regioni

6) il governo ritiene che per l’attuazione del suo programma si debbano apportare modifiche al progetto del Senato. Chiede e ottiene dal Presidente della Repubblica l’autorizzazione a presentare le proprie richieste.

Il Senato non accoglie tali modifiche, la decisione passa alla Camera che decide a maggioranza assoluta.

7) La Camera approva la legge, i senatori continuano a protestare e le Regioni presentano 20 ricorsi alla Corte costituzionale.

Previsioni di spesa per la devoluzione

- Secondo il dipartimento economico di palazzo Chigi il trasferimento di competenze dal centro a periferia comporterà un aumento della spesa pubblica del 40%.

- La Scuola superiore economia e finanze (istituto dipendente dal Tesoro) ha stimato

che nel 2003 il federalismo a pieno regime avrebbe comportato una spesa aggiuntiva

oscillante tra i 7,2 e i 16,7 miliardi

- Uno studio dell’Università cattolica calcola in 50 miliardi i costi della devoluzione

A ciò vanno aggiunti i costi gestionali derivanti dall’aumento della conflittualità.

Tempi di attuazione

A quando il fiscalismo federale? Mentre la devoluzione partirà a riforma approvata, il federalismo fiscale necessario per attuarla partirà entro 3 anni dall’entrata in vigore della riforma, anche se era già previsto dalla riforma del 2001.

A quando il trasferimento di beni e di risorse? Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della riforma, il Governo individuerà i beni e le risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali e la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali.

Corte costituzionale

Modificata la sua composizione:

4 giudici, non più 5, sono nominati dal Presidente della Repubblica

4 giudici, non più 5, sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative

7 giudici, non più 5, sono di nomina politica: 3 giudici nominati dalla Camera dei deputati, 4 dal Senato federale integrato dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

A riforma approvata, in caso di conflitto di attribuzione potranno ricorrere alla Consulta tutti gli enti locali, compresi gli 8000 Comuni italiani.

postato da: troutmaskreplicant | 14:47 | commenti


 

domenica, maggio 07, 2006

Rumsfeld trae profitto dall'inganno dalla bufala dell'influenza aviaria
Del Dr. Mercola - Link all'articolo originale 
Traduzione Stefano Pravato per disinformazione.it

Finalmente le tessere del puzzle cominciano a combaciare. Non molto tempo fa, il Presidente Bush ha cercato di instillare panico nel paese dicendoci che almeno 200.000 persone moriranno per la pandemia derivante dall'influenza aviaria, e che nell'ipotesi peggiore si potrebbero anche raggiungere i 2 milioni di morti solo negli Stati Uniti.
Questa bufala è stata poi usata per giustificare l'acquisto immediato di 80 milioni di dosi di Tamiflu, un farmaco senza valore che non tratta in nessuna maniera, versione o forma l'influenza aviaria, ma semplicemente diminuisce il numero di giorni per cui ci si ammala e può addirittura contribuire a far si che il virus abbia un maggior numero di mutazioni letali.
Quindi gli Stati Uniti hanno fatto un ordine per 20 milioni di dosi di questo farmaco inutile al prezzo di 100 dollari per dose. Il che porta ad una cifra strabiliante di 2 miliardi di dollari.
Ci hanno stato detto che è la Roche che produce il Tamiflu e, in un recente articolo del New York Times, si stava dibattendo se avrebbero o meno permesso alle industrie di farmaci generici di aumentare la loro produzione.
Ma se si scava un po' si trova che in realtà il farmaco è stato sviluppato da un'industria, la Gilead, e che 10 anni fa la Gilead ha ceduto alla Roche i diritti in esclusiva per il marketing e la vendita del Tamiflu.

Ahh, La Trama si infittisce...
Se leggete il link qui sotto della Gilead, scoprirete che il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld è stato eletto chairman della Gilead nel 1997.
Poiché Rumsfeld è l'azionista di maggioranza della Gilead, potrà trarre tranquillamente beneficio dalla tattica del terrore governativa che si sta usando per giustificare l'acquisto di 2 miliardi di dollari di Tamiflu.

Donald H. Rumsfeld Named Chairman of Gilead Sciences
Foster City, CA, January 3, 1997 - Gilead Sciences Inc. (Nasdaq: GILD) today announced that board member Donald H. Rumsfeld will assume the position of Chairman, effective immediately. Mr. Rumsfeld succeeds Michael L. Riordan, M.D., who founded Gilead in 1987 and has served as Chairman since 1993. Dr. Riordan will continue to serve as a director on the board
Gilead Sciences Inc.

postato da: troutmaskreplicant | 23:41 | commenti